Regolamento relativo alla premialità degli studenti particolarmente meritevoli
Data Pubblicazione 2008-09-05 08:14:14 Autore della News admin Hits 532
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Pubblicati gli articoli del regolamento alla premialità degli studenti particolarmente Meritevoli



Art.1
Destinatari e requisiti

1. L’Università degli studi di Messina, al fine di concorrere alla formazione e competitività
nell’Europa della conoscenza degli studenti universitari particolarmente meritevoli, istituisce alcune
premialità secondo le disposizioni di seguito stabilite.
2. Si considerano studenti particolarmente meritevoli:
a) coloro che risultino regolarmente iscritti al II anno dei percorsi formativi universitari di I livello o
al II anno dei percorsi formativi universitari di II livello o al II anno di quelli magistrali a ciclo
unico, avendo acquisito, al momento dell'iscrizione, un numero minimo di 50 CFU;
b) coloro che risultino regolarmente iscritti al III anno dei percorsi formativi universitari di I livello
o al III anno dei percorsi formativi universitari magistrali a ciclo unico, avendo acquisto, al
momento dell'iscrizione, un numero minimo di 100 CFU;
c) coloro che risultino regolarmente iscritti al IV, V e VI anno dei percorsi formativi universitari
magistrali a ciclo unico, avendo acquisto, al momento dell'iscrizione, un numero minimo,
rispettivamente, di 150, 200 e 250 CFU.
3. I soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 sono valutati in base al conseguimento dei CFU, con
l'attribuzione di un punto per ogni CFU in più rispetto a quelli minimi previsti, fino ad un massimo
di 10 punti. A parità di crediti è data preferenza agli studenti più giovani per età.
4. Per i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, è considerato requisito necessario per
l'accesso ai premi il possesso di una media di votazione negli esami di profitto di almeno 27/30. La
graduatoria verrà stilata tenendo innanzitutto in considerazione la media più elevata, con un punto
in più per ogni voto superiore a quello di 27/30. A parità di media si considera il numero dei crediti
formativi acquisiti, con l'attribuzione di un punto per ogni CFU in più rispetto a quelli minimi
previsti, fino ad un massimo di 10 punti. A parità di crediti, è data preferenza agli studenti più
giovani per età.

Art.2
Tipologia dei premi

I premi consistono in beni di natura informatica o in somme in denaro da utilizzare per l'acquisto di
libri ovvero per favorire la mobilità degli studenti nel quadro del programma LLP-Erasmus o
ancora in un contributo per spese di alloggio fino ad un ammontare massimo di € 1000,00. Per gli
studenti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 1, il premio può essere utilizzato per
l'iscrizione ad un corso di lingua inglese all'estero (summer school) presso la Virgilia
Commonwealth University, Richmond, VA, USA, nonché per frequentare stages o tirocini formativi
curriculari in una sede diversa dall'Università di Messina.

Art.3
Procedure di erogazione dei premi

1. In sede di predisposizione del bilancio di previsione, il Consiglio di Amministrazione stanzierà le
somme da destinare alla premialità degli studenti. Ogni anno, in base alle somme stanziate, il
Senato Accademico stabilisce l'ammontare dei premi e definisce, eventualmente, linee guida per la
loro attribuzione. Il Rettore fa quindi luogo all'emanazione del bando che è reso pubblico mediante
affissione all'Albo Ufficiale dell'Università e nel sito internet della stessa.
2. Il Senato Accademico designa una Commissione di tre membri composta da due docenti
universitari e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, con funzioni di segretario
verbalizzante, avente il compito di predisporre, in base ai requisiti indicati all'art.1 ed alle eventuali
linee guida definite dal Senato Accademico, una graduatoria generale per l'accesso ai premi, nonché
di controllare la regolarità dell'utilizzo degli stessi. Gli aventi diritto saranno suddivisi in quattro
fasce cui corrisponde un ugual numero di premi. La Commissione è tenuta a svolgere il mandato
conferitole entro trenta giorni dall'inizio dei lavori. Ultimati i lavori, la Commissione riferisce al
Rettore che, con proprio decreto, dispone l'erogazione dei premi.
3. Gli atti della Commissione sono resi pubblici con le stesse modalità con cui è reso noto il bando
di cui al comma 1 del presente articolo. Avverso gli atti posti in essere dalla Commissione è dato di
fare istanza al Rettore. Nel caso che l'istanza dovesse essere considerata fondata, il Rettore
trasmette gli atti alla Commissione per la loro rettifica. La graduatoria così corretta è quindi resa
pubblica con le modalità sopra indicate.
4. É fatto obbligo agli studenti di rendicontare le somme spese. La Commissione di cui al comma 2
verifica la congruità della spesa rispetto alle finalità del premio. In caso di uso difforme del premio
rispetto alle sue finalità, gli studenti che se ne rendano responsabili sono tenuti alla restituzione
integrale delle somme ricevute, con una maggiorazione a titolo di penale del 3 %.

Art.4
Incompatibilità

1. Non è ammesso il cumulo dei premi di cui al presente regolamento con altri premi, borse di
studio et similia da qualunque ente o istituzione concessi.
2. Ciascuno studente può avere assegnato un solo premio l'anno.

Art.4
Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 
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